L'esperto risponde

Oggetto:
DICO PER INSTALLAZIONE APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE
5 Giugno 2020

Manuela N.

Buonasera, vorrei gentilmente una risposta al seguente quesito:

Si deve rilasciare la dichiarazione di conformità solo per l'istallazione di corpi illuminanti?

Alessio Piamonti

Salve.

Ha posto un’ottima domanda.

C’è una diatriba non indifferente sull’argomento in quanto le leggi in Italia non sempre sono chiare ed univoche e qualcuno la pensa in un modo e qualcuno in un altro.

 

Proverò a darle una risposta e fare chiarezza, anche se sarà un po’ lunga perché non posso dire un semplice “SI” o “NO”.

Partiamo da un concetto: la dichiarazione di conformità sappiamo che è richiesta dal DM 37/08 per 5 tipologie di interventi:

  • Nuovo impianto
  • Ampliamento
  • Trasformazione
  • Manutenzione straordinaria
  • Qualsiasi altro tipo di intervento che non rientri nella manutenzione ordinaria

 

Tale decreto, all’art. 2 comma 1 lettera e) indica che non fanno parte dell’impianto elettrico gli apparecchi elettrici in genere (come ad esempio gli apparecchi di illuminazione) ma che fanno parte dell’impianto elettrico i circuiti di alimentazione di tali apparecchi. Il cavo che alimenta l’apparecchio di illuminazione fa quindi parte dell’impianto elettrico.

 

Se analizziamo la norma CEI 64-8, che è una delle norme più importanti per gli impianti elettrici, all’art. 21.1 viene invece indicato che l’impianto elettrico comprende anche tutti gli apparecchi utilizzatori non alimentati tramite presa a spina (rientrano, per l’appunto, anche gli apparecchi di illuminazione).

Ne consegue quindi che, secondo la norma CEI 64-8, gli apparecchi di illuminazione fanno parte dell’impianto elettrico mentre il DM 37/08 indica che non lo sono. E qui nasce la contraddizione che porta a pensare che non serva la dichiarazione di conformità.
Un decreto ministeriale ha una validità gerarchicamente superiore alla norma, ma il DM 37/08 lascia adito ad interpretazione su questo aspetto.

 

Se però guardiamo il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (numero 1.16 della versione aggiornata a giugno 2017) troviamo un riscontro che può essere molto utile.

Tale quesito, fra le altre cose, è relativo all’allaccio di un apparecchio elettrico (un’apparecchiatura di filtraggio fumi di una cucina).

In tal caso viene chiarito che, affinché tale apparecchiatura possa essere considerata un semplice “apparecchio utilizzatore” non facente parte dell’impianto elettrico, deve essere alimentata tramite presa a spina.

Il concetto è estendibile anche all’apparecchio di illuminazione: Se è alimentato direttamente dall’impianto elettrico, tale intervento ricade nell’ambito di applicazione del DM 37/08.

 

Il parere del ministero quindi allinea il DM 37/08 alla norma CEI 64-8 ed indica che gli apparecchi fanno parte dell’impianto elettrico qual'ora direttamente allacciati a quest’ultimo (ovvero senza la presa a spina).


Eureka!
L’allaccio elettrico di apparecchi di illuminazione che rientri in una delle 5 tipologie installative sopra descritte, rientra nell’ambito di applicazione del DM 37/08, a maggior ragione qual'ora contempli anche l’intervento sul circuito di alimentazione.
Circuito di alimentazione che, per stessa definizione del decreto, abbiamo già detto fa parte dell’impianto elettrico.

 

In considerazione del fatto che l’apparecchio di illuminazione deve essere allacciato direttamente ad un circuito dell’impianto elettrico (quindi senza presa a spina o connettore equivalente), ecco che ne consegue il rilascio della dichiarazione di conformità, salvo non si tratti invece di un intervento di manutenzione ordinaria come da definizione della norma UNI 11063:2017 (es. sostituzione di un apparecchio con un altro avente le medesime caratteristiche).

Ci sono molti pareri contrastanti sulla questione e troverà qualcuno che le dirà l’esatto contrario ovvero che in alcun caso serve la dichiarazione di conformità.
Io ritengo di aver argomentato a sufficienza la questione con tanto di riferimenti autorevoli. Chi invece sostiene il contrario si presuppone debba fare altrettanto per sostenere la propria tesi, altrimenti sono solo chiacchiere da bar.

Per tale motivo la mia risposta è che la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata nei casi in cui l’intervento sugli apparecchi di illuminazione sia:

·         nuova installazione (installazione di nuovi apparecchi di illuminazione, a maggior ragione se viene eseguita anche la linea di collegamento)

·         ampliamento (ampliamento dell’impianto di illuminazione con l’aggiunta di nuovi apparecchi e la relativa linea di alimentazione)

·         sostituzione degli apparecchi con altri aventi caratteristiche diverse tali per cui si configuri una manutenzione straordinaria, una trasformazione o un altro tipo di intervento che non sia orinaria manutenzione


In questi casi, quindi, l’intervento deve essere eseguito esclusivamente da un installatore abilitato come si evince anche dal parere 1.16 dell’elenco pareri del Mi.S.E. versione del 21/6/2017.


Ricordo che per “ordinaria manutenzione” si può considerare la sostituzione di un apparecchio con un altro aventi caratteristiche simili. Se la sostituzione avviene con un apparecchio avente caratteristiche diverse, non la si può considerare “ordinaria manutenzione”, soprattutto nei casi di apparecchi di illuminazione la cui sostituzione comporta la modifica della curva fotometrica dell’apparecchio e quindi la modifica dei parametri illuminotecnici di quell’ambiente.


Al di la di tutta questa tiritera, se il cliente finale chiede un documento attestante che l’intervento è stato realizzato a regola d’arte, la dichiarazione di conformità è senz’altro un ottimo strumento per ottemperare alla richiesta.
In alternativa, nel caso in cui l’intervento non ricada in quelli indicati nel DM 37/08 (ad es. impianto completamente all’aperto, manutenzione ordinaria, ecc.), può essere rilasciata una dichiarazione di corretta installazione in riferimento alla legge 186/1968.

 

Poi sappiamo bene che se parliamo di un apparecchio di illuminazione a casa della signora Maria, difficilmente l’installatore si metterà a redigere e rilasciare la dichiarazione di conformità (nonostante sarebbe tenuto a farlo). Ma se parliamo di apparecchi di illuminazione in luoghi di lavoro è tutta un’altra storia…


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